Partiamo subito da questo assunto: la tutela concreta dell’ordine pubblico e della sicurezza non è una competenza esclusiva dello Stato, bensì di tutti coloro che sono dalla legge investiti di pubbliche funzioni direttamente finalizzate allo scopo, a prescindere dall’amministra-zione di appartenenza.
Sono anni che sosteniamo il presente principio, attirandoci non poche volte gli strali di più di un negazionista, il cui scopo è solo quello di amministrativizzare in toto la Polizia Locale per ridurla ai minimi termini o affermare certi altri interessi “al ribasso”. Salvo poi farla lavorare a ogni occasione utile, opportunisticamente, come una Forza di polizia dello Stato.
Sennonché, oggi, a dare ulteriore conferma della bontà delle nostre affermazioni è ancora una volta la Corte Suprema di Cassazione che, con l’ordinanza n. 8004 del 22 marzo 2021, ha stabilito a chiare lettere come non possa essere revocato in dubbio che l’attività espletata dalla polizia locale rientri nella nozione di “servizi di ordine pubblico”.
In tal modo finisce ancora una volta demolito l’equivoco da più parti scientemente alimenta-to per creare “figli e figliastri”, secondo cui la tutela concreta dell’ordine pubblico e della sicurezza sia una competenza esclusiva dello Stato e che il personale della Polizia Locale rap-presenti solo un “intruso” più dannoso che utile, quindi da utilizzare alla bisogna, ma rigorosamente da estromettere da tutti i benefit che ruotano attorno all’argomento (es. scivola-menti pensionistici, bonus vari, inquadramento pubblicistico, esclusione dall’onere della performance privatistica, ecc. ecc., e, come da odierno contenzioso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, persino il riconoscimento dello status di “vittime del dovere”).
Ricordiamolo ancora una volta: competenza esclusiva dello Stato è la potestà di legiferare in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, Cost.), e su ciò non si discute in quanto tale delicatissima attività di portata nazionale impone una trattazione normativa (di leggi, di decreti, di coordinamento sul territorio, ecc.) unica e centralizzata da parte dell’organo di go-verno che immedesima gli interessi dell’intera Nazione.
Ma, risottolineamo anche questo: essere titolati a legiferare in una materia non significa avere l’esclusività di occuparsi della sottesa funzione pubblica, perché se così fosse, potremmo allora dire che valga anche l’esatto contrario.
Nel senso che per una potestà legislativa di competenza regionale si dovrebbero allora escludere ogni volta dall’esercizio della relativa funzione gli organi di polizia dello Stato.
Per esempio, con la regionalissima “polizia amministrativa locale” letta in chiave di commercio, somministrazione, attività ricettive, ecc., se valesse il principio del “ognuno applica le proprie leggi” (lo Stato le leggi statali e le autonomie locali quelle regionali), si dovrebbe allora negare a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza la competenza a effettuare ogni tipo di controllo al riguardo.
Fortunatamente sappiamo che così non è né potrebbe essere, perché tutti fanno tutto, secondo le rispettive capacità giuridiche di base in ragione dell’organizzazione posseduta, dal momento che la “competenza a legiferare” appartiene all’istituzione intesa come organo costituzionale (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio Regionale), mentre la sottesa “funzione pubblica di controllo” è cosa ben diversa e distinta, ed è dalla legge direttamente affidata ai pubblici dipendenti visti nella loro individualità giuridica.
Ne consegue che, anche secondo la Cassazione in esame, diviene inevitabilmente parte integrante del “sistema sicurezza pubblica”, con tutti i doveri che ne conseguono, chiunque sia dalla legge investito della funzione di attuare personalmente le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici prima-ri sui quali si fonda l’ordinata convivenza civile dei consociati e, quindi, anche quei doveri di vigilanza sul loro mantenimento e quello inteso alla incolumità delle persone e dei beni (per la polizia locale tutto ciò è contenuto nell’art. 5, L. n. 65/1986).
Ma, a questo punto, aggiungiamo noi, non solo con tutti i doveri, ma anche con tutti i diritti correlati.
Chiara e netta è, in sintesi, l’enunciazione del principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza in esame, ritenendo i giudici di legittimità che l’attività espletata dalla Polizia Locale rientra senza se e senza ma nella nozione di “servizi di ordine pubblico”, svolgendo di fatto funzioni di sicurezza tra cui rientrano le misure preventive e repressive dirette al man-tenimento dell’ordine pubblico stesso.
Come anticipato sopra, per la Polizia Locale l’aggancio giuridico con i “servizi di ordine pubblico” è contenuto nell’art. 5 della L. n. 65/1986, il quale è “legge dello Stato”, costituzionalmente conforme all’art. 117 Cost..
Ciò significa che il titolare della potestà legislativa in materia – lo Stato – ha egli stesso inteso ricomprendere la Polizia Locale nei “servizi di ordine pubblico” di sua competenza, come era suo potere fare.
Conseguentemente tale coinvolgimento esiste ed è concreto e effettivo, soprattutto “lega-le”, quindi non rappresenta una libera iniziativa o, peggio, come qualcuno vorrebbe far credere, una forzata intromissione o un accesso arbitrario nel “sistema sicurezza” perpetrato sua sponte dalla stessa Polizia Locale.
Ma se lo Stato chiama e chiede, lo stesso Stato dovrà anche dare e riconoscere, in ossequio all’elementare principio di uguaglianza (del lavoro) scolpito negli articoli 3 e 36 della Carta Costituzionale.
Importante leggere tra le righe come anche le funzioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza non siano solo conseguenza della “qualità di pubblica sicurezza”, ma anche della “qualità di polizia giudiziaria” posseduta ope legis e ab origine siccome conferita in auto-matico all’atto di assunzione.
Con la doverosa precisazione che al personale della Polizia Locale la “qualità di pubblica sicurezza” è riconosciuta con decreto prefettizio e che “ausiliari” (a disposizione in seguito ad accordi con il Sindaco e solo per specifiche operazioni) sono il Corpo e il Servizio nella loro universalità (Circolare Ministero dell’Interno n. 3/1987), mentre il singolo operatore è, di suo, sempre agente di pubblica sicurezza a pieno titolo, tenuto continuativamente a svolge-re nel quotidiano lavoro su strada la relativa funzione, senza necessità di attendere deleghe o autorizzazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.
Per meglio comprendere si tenga presente che il porto dell’arma è già espressione permanente della funzione di pubblica sicurezza, così come invitare un cittadino extracomunitario a comparire ex art. 15 Tulps dinanzi all’autorità di pubblica sicurezza, oppure vigilare ex art. 25 Tulps sul corretto svolgimento di una processione ecclesiastica o civile nelle pubbliche vie, o anche decidere di sottoporre a verifica una agenzia d’affari ex art 115 Tulps, o chiedere a uno straniero di esibire in occasione di un normalissimo controllo su strada il proprio permesso di soggiorno ex art. 6 T.U. immigrazione n. 286/1998, e si potrebbe continuare all’infinito.
In parte sconfessando la tradizionale bipartizione secondo cui la pubblica sicurezza sarebbe “polizia di prevenzione”, mentre la polizia giudiziaria sarebbe “polizia di repressione”, v’è quindi da osservare come l’obbligo contenuto nell’art. 55 c.p.p. di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori aggiunto alle varie misure di sicurezza contenute nel codice penale (art. 215), costituiscano una ulteriore species normativa di come anche la polizia giudiziaria possa essere impegnata sul fronte della prevenzione, ergo di pubblica sicurezza a prescindere dall’avere o meno il relativo, specifico riconoscimento.
In definitiva, un operatore di polizia locale anche senza avere ottenuto il riconoscimento del-la qualità di pubblica sicurezza, per il sol fatto di essere ufficiale o agente di polizia giudiziaria assume ugualmente su di sé l’onere giuridico di attuare le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico.
Un sistema di norme statali, quello che ruota attorno alle funzioni di polizia latu sensu intese (P.G., P.S., ecc.), che seppur contenuto in disposizioni diverse (Tulps, c.p.p., cod. pen., C.d.S.), apparentemente eterogenee e portatrici di finalità differenti, alla fine costituisce un corpo unico definito, completo, autosufficiente e omogeneo il cui scopo principale è quello di far sì che ogni singolo tutore dell’ordine (qualunque uniforme indossi) assicuri al cittadino, in ogni istante e simultaneamente, adeguate misure di vigilanza, di prevenzione e di re-pressione.
Sempre secondo gli Ermellini non va pertanto escluso dai doveri degli agenti di Polizia Locale anche quello inteso alla tutela ed alla incolumità delle persone e dei beni, con conseguente loro diritto – al verificarsi di determinate circostanze – di essere riconosciuti “vittime del do-vere” ai fini dell’assegnazione dei benefici previsti dalla legge.
La questione appare ancora più interessante se si considera che i giudici di Cassazione hanno dato concreta applicazione al principio giuslavoristico, secondo cui la consistenza sostanziale delle modalità con cui si svolge il rapporto di lavoro prevale rispetto alla qualificazione for-male data dalle parti.
Le norme ante litteram sulle “vittime del dovere” utilizzano ancora terminologie talvolta desuete o non aggiornate o non del tutto corrispondenti all’attuale impianto normativo, come “appartenenti ai Corpi di polizia” (senza riferirsi a “Forza di polizia”), oppure “guardie di pubblica sicurezza”, o ancora “agenti di custodia”, “Arma dei Carabinieri”. Talvolta anche “dipendenti pubblici vittime del dovere”.
Ciò che interessa, quindi, non è tanto “come ti chiami” (Forza di polizia, Polizia, Carabiniere, ecc.), ma piuttosto “cosa fai di concreto” (arresti chi commette reati? Fai perquisizioni? Applichi sanzioni al codice della strada? Rilevi incidenti? Esegui dei sequestri di carattere pena-le? Ecc.), poiché è lì che si annida la vera essenza del lavoro svolto. Ed è lì che occorre fare giuridico riferimento per identificare “chi sei” e con questo riconoscere i tuoi diritti e i tuoi doveri.
Questo per dire che appare del tutto ininfluente l’appellativo formale che contraddistingue un appartenente a un Corpo di polizia rispetto a un altro, poiché ciò che conta sono le qualità giuridiche che possiede e le pubbliche funzioni che svolge.
I dipendenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale sono titolari di identiche qualità giuridiche, a tutti indistinta-mente riconosciute dalle stesse norme di legge: “ufficiale o agente di polizia giudiziaria” (per tutti art. 57 c.p.p.); “ufficiale o agente di pubblica sicurezza” (per tutti Tulps e leggi speciali, per la Polizia Locale anche ex art. 5, L. n. 65/1986), “ufficiale o agente di polizia strada-le” (per tutti art. 12, C.d.S.).
E insieme svolgono in maniera indistinguibile le medesime funzioni pubbliche: di polizia giu-diziaria ex art. 55 c.p.p., di pubblica sicurezza ex artt. 1 e segg. Tulps e di polizia stradale ex art. 11 C.d.S..
Quindi, come sarà mai possibile affermare che qualcuno ha “più” o “meno” funzioni dell’altro o che taluni fanno un lavoro “diverso”? Diversa è solo l’amministrazione di appartenenza, l’organizzazione e la capacità operativa in ragione delle forze complessivamente possedute, ma le funzioni di fatto svolte dal singolo operatore di polizia sono le stesse, così come pure i suoi rischi individuali connessi al lavoro.
In altre parole e per questi motivi, la Sezione Lavoro stabilisce a chiare lettere che anche la Polizia Locale è Forza che svolge de iure “servizi di ordine pubblico”, rimettendosi poi alle Sezioni Unite semplicemente per dirimere un contrasto giurisprudenziale tra due differenti pronunce di Cassazione, con esclusivo riferimento alle modalità di calcolo delle percentuali di invalidità.
Insomma, un altro fondamentale tassello il quale altro non fa che confermare un’ormai in-negabile ovvietà, quella che anche la Polizia Locale è “Forza di Polizia” a tutti gli effetti e che solo l’ostinata e ormai ingiustificata prepotenza di qualcuno impedisce di concederle piena giustizia.
Un tassello che va ad aggiungersi alla raccomandazione del Parlamento Europeo di procede-re senza indugio alla totale equiparazione della Polizia Locale alle Forze di polizia a ordina-mento statale.
Di tutto resta l’amaro in bocca provocato dall’ormai dichiarato detrattore della categoria, vale a dire il Ministero dell’Interno, che in questo caso è stato addirittura capace di giungere fino in Cassazione pur di osteggiare la Polizia Locale su un fronte per così dire “pacifico”, “neutrale”, afferente un semplicissimo diritto di equità civile, riconosciuto il quale nessuno ne sarebbe uscito sconfitto o danneggiato.
Invece no. Il Ministero dell’Interno nonostante l’evidenza identitaria delle pubbliche funzioni svolte, ha avuto il coraggio di affermare che i servizi di polizia stradale della Polizia Locale si traducono in una mera esecuzione di compiti di sorveglianza (di un attraversamento pedonale, nel caso di specie), quasi a voler dire che quegli agenti su strada potrebbero, anzi dovrebbero essere equiparati al “nonno vigile” o poco più.
Come al solito si vorrebbe far credere che lo svolgimento delle stesse funzioni pubbliche (identiche per tutti, qui ex artt. 11 e 12 codice della strada), costituisce attività strategica per la sicurezza nazionale se svolta da qualcuno delle Forze di polizia a ordinamento statale, o, al contrario, mera esecuzione di (infimi) compiti di sorveglianza (per fare cassa, si potrebbe aggiungere), se svolta invece da un appartenente alle Forze di polizia a ordinamento locale.
Per fortuna alla Suprema Corte sono oggi chiari il nostro status, la nostra azione e l’identicità delle nostre pubbliche funzioni con quelle degli altri appartenenti alla Forza pubblica di estrazione statale.
LUCA MONTANARI ©
Proprietà letteraria riservata
