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LUCI, OMBRE E CONTRADDIZIONI DEL D.LGS. 12 LUGLIO 2024. N. 103

La recente normativa introdotta dal decreto in esame si propone di disciplinare i controlli amministrativi sulle attività economiche, ponendo l’accento sulla semplificazione, sull’eliminazione delle duplicazioni e sul coordinamento tra le amministrazioni competenti.

Tuttavia, un’analisi approfondita del dettato normativo evidenzia come, paradossalmente, le disposizioni previste non solo rischino di penalizzare in modo significativo la sola Polizia Locale, ma possano addirittura determinare effetti contrari rispetto agli intenti dichiarati dal legislatore.

L’articolo 1 del decreto stabilisce infatti l’ambito di propria efficacia, includendo espressamente nell’applicazione della normativa solo ed esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dunque escludendo inspiegabilmente e irragionevolmente le Forze di polizia dello Stato: Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché, in linea oggettiva, tutti i controlli in materia fiscale, gli accertamenti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico-finanziaria e quelli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale.

Ne consegue che le Forze di Polizia dello Stato, quali appunto Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, non rientrano tra i soggetti ai quali si applicano le nuove disposizioni.

Questo aspetto assume particolare (e oltremodo grottesco) rilievo alla luce della finalità dichiarata della norma, ossia quella di evitare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli.

Infatti, sebbene sia altamente improbabile che la Polizia Locale di uno stesso Comune effettui più di un controllo sulla medesima attività commerciale, l’esclusione delle Forze di Polizia dello Stato dal perimetro della riforma rende possibile, se non addirittura probabile, che proprio esse operino sovrapposizioni di controlli, vanificando la ratio della disciplina e tutti i buoni propositi del legislatore.

La contraddizione di fondo emerge con ancora maggiore evidenza nell’articolo 2, ove si introduce un sistema di censimento dei controlli amministrativi.

Le (sole) amministrazioni interessate, tra cui la Polizia Locale (e francamente altre non se ne intravvedono), sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali l’elenco dei controlli effettuati, garantendo trasparenza e monitoraggio costante dell’attività ispettiva.

Tuttavia, dal momento che le Forze di Polizia dello Stato non sono soggette a tale obbligo, il risultato sarà un sistema incompleto e potenzialmente inefficace nel perseguire la finalità della semplificazione, anche con il risultato che un banalissimo controllo già effettuato per esempio dai Carabinieri potrà essere tranquillamente replicato proprio da quella Polizia Locale alla quale la norma fa divieto di sovrapporre e duplicare verifiche commerciali.

Quindi: cui prodest questa perversa idea?

L’introduzione del fascicolo informatico di impresa, disciplinato dall’articolo 4, costituisce un ulteriore e non trascurabile elemento di criticità.

Questo strumento, finalizzato a raccogliere i dati relativi ai controlli già svolti e a consentire una pianificazione più efficiente delle attività ispettive, avrebbe potuto rappresentare un importante passo avanti verso una maggiore razionalizzazione.

Peccato però che la (sempre inspiegabile) esclusione delle Forze di Polizia dello Stato dalla consultazione obbligatoria di tale fascicolo rischia di determinare una situazione in cui gli operatori economici, già sottoposti a verifiche da parte della Polizia Locale, potrebbero essere oggetto di controlli successivi da parte delle Forze di Polizia dello Stato, senza che vi sia una reale possibilità di coordinamento.

L’articolo 5 introduce quindi il principio della programmazione dei controlli anche sulla base di un sistema di valutazione del rischio.

In teoria, questa disposizione dovrebbe consentire un utilizzo più razionale delle risorse amministrative, evitando ispezioni non necessarie.

Ecco allora, ancora una volta, come il limite principale della norma riesploda in tutta la sua assurdità stante il fatto che essa norma si applica esclusivamente agli enti soggetti alla riforma (repetita iuvant: si applica solo alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), con la conseguenza che le Forze di Polizia dello Stato non saranno vincolate alle medesime logiche di programmazione.

Questo potrebbe condurre a situazioni in cui imprese già sottoposte a controlli da parte della Polizia Locale si vedano nuovamente ispezionate da altri organi di polizia nazionali, in palese contraddizione con la finalità di riduzione delle sovrapposizioni.

Un ulteriore elemento di criticità da “ingiustificata discriminazione” è poi costituito dalla previsione di un sistema di diffida amministrativa, disciplinato dall’articolo 6, che consente agli organi di controllo di invitare il trasgressore a sanare la violazione prima della contestazione formale.

Questo istituto, volto a favorire un approccio meno repressivo e più orientato alla compliance, rappresenta indubbiamente un’innovazione positiva.

Ciò nonostante, la mancata estensione di tale strumento alle Forze di Polizia dello Stato comporta una non giustificata disparità di trattamento tra gli organi ispettivi, con la conseguenza che la Polizia Locale si troverà ad applicare regole più favorevoli agli operatori economici rispetto a quelle adottate da altri soggetti, determinando potenziali squilibri di trattamento nell’applicazione delle sanzioni.

In definitiva, sebbene la normativa in esame sia ispirata da intenti condivisibili e si proponga obiettivi di semplificazione e coordinamento, la sua attuazione – a questo punto dettata dalla solita furia cieca di esaltare le Forze di polizia dello Stato e deprimere la Polizia Locale – rischia di produrre effetti contrari a quelli auspicati.

L’esclusione delle Forze di Polizia dello Stato dal perimetro applicativo del decreto non solo pone la Polizia Locale in una inammissibile condizione di isolamento, trovandosi a operare in un quadro normativo più stringente, più limitativo e irto di ostacoli, ma vanifica anche l’obiettivo dichiarato di evitare duplicazioni nei controlli, quindi, all’esito, nuocerà anche agli stessi soggetti che la norma dichiara di voler proteggere, vale a dire gli operatori commerciali.

La reale sovrapposizione degli accertamenti, anziché essere prevenuta, sarà inevitabilmente perpetrata proprio da quegli organi che il legislatore ha inspiegabilmente esonerato dall’applicazione delle nuove disposizioni.

Pertanto, si auspica un intervento correttivo che possa sanare questa evidente contraddizione, garantendo un’effettiva armonizzazione delle attività di controllo nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e proporzionalità.

Luca Montanari

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