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La recentissima sentenza n. 13264, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 4 aprile 2025, segna un passaggio di portata epocale nell’evoluzione ermeneutica del concetto di «essere in servizio», in riferimento all’esercizio della funzione di polizia giudiziaria come delineata dall’articolo 57 del codice di procedura penale, elaborato genericamente per le «Guardie dei Comuni» — nozione di per sé alquanto oscura e bisognosa di chiarimento sistematico — e dall’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la quale, in quanto lex specialis, disciplina con puntualità la posizione degli agenti e degli ufficiali di polizia locale, senza contemplare alcuna limitazione di ordine temporale.

Questo autorevole arresto giurisprudenziale offre, dunque, una prospettiva finalmente compiuta sul ruolo degli operatori di polizia locale in relazione al «perdurare nel tempo» dell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria, strettamente correlato — come la Corte sottolinea con esemplare chiarezza — all’identica continuità temporale dello status di pubblico ufficiale (e, diciamo noi, ove ricorrano i presupposti, di agente di pubblica sicurezza). Tale precisazione innesta nel tessuto della giurisprudenza di legittimità un canone esegetico di rara nettezza, definendo con portata sostanziale l’ampiezza del perimetro operativo di questi funzionari, al di là di rigidità interpretative ormai superate.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la locuzione «quando sono in servizio», riferita alla polizia giudiziaria, non può in alcun modo ridursi a mera sineddoche dell’orario di lavoro in senso amministrativo, vale a dire il lasso temporale formalmente marcato da timbrature di entrata e di uscita o da turnazioni di presenza fisica sul territorio. Al contrario, si tratta di un requisito giuridico di natura funzionale, intimamente legato all’esistenza di un valido ed efficace rapporto di servizio con l’ente di appartenenza, fondamento di ogni successiva espressione di potestà di polizia giudiziaria.

In termini rigorosamente tecnici, ciò che radica la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria non è dunque l’atto materiale di compiere un servizio puntuale in quell’istante, bensì la persistenza giuridica del vincolo di impiego, rectius di servizio, e delle connesse funzioni di pubblico ufficiale, conferite ab origine in via continuativa e revocabili esclusivamente per effetto di un provvedimento formale di cessazione del rapporto di servizio.

Ne consegue che, fintantoché l’agente di polizia locale conserva lo status di servizio di pubblico ufficiale in virtù del proprio legame organico con l’ente, egli riveste ipso iure anche la qualità soggettiva di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria. Tale qualità si configura come uno status personale e permanente, intangibile rispetto a vicende organizzative di rilievo interno o a fisiologiche sospensioni di attività sul piano operativo quotidiano.

La Corte Suprema, in coerenza con i principi fondanti del sistema penale e amministrativo, afferma che non è dunque determinante la presenza fisica in servizio attivo né l’inserimento in un turno di pattuglia o presidio per radicare l’obbligo di esercitare le funzioni di polizia giudiziaria: ciò che rileva è la sussistenza in atto del rapporto di servizio, che costituisce presupposto sufficiente a legittimare — quando la legge ne richieda l’attivazione, come nel caso di flagranza di reato — l’esercizio immediato di poteri autoritativi e di garanzia.

Questa lettura si pone in perfetta consonanza con la natura personale e permanente dello status di pubblico ufficiale, codificata dall’articolo 357 del codice penale, nonché con la ratio dell’articolo 5 della legge n. 65 del 1986, il quale, in modo inequivoco, impiega il verbo «esercita» per descrivere l’operato di polizia giudiziaria, senza mai vincolarlo ad alcuna condizione cronologica o turnaria.

In questa prospettiva, la sentenza in commento ribadisce che la qualità di polizia giudiziaria non può essere intesa come una veste intermittente da indossare e dismettere a seconda dell’orario di lavoro o del foglio presenze, bensì come una condizione stabile e strutturale, insita nel rapporto organico di servizio tra operatore e amministrazione («quando sono in servizio» appunto) e destinata a perdurare sino alla cessazione formale del vincolo di servizio. Le responsabilità penali, disciplinari e di garanzia tipiche di chi è investito di funzioni pubbliche a tutela dell’ordine e della sicurezza collettiva trovano, in questa qualificazione soggettiva, il loro fondamento ultimo.

La lettura fornita dalla Corte innesta, dunque, una chiave interpretativa di elevata coerenza dogmatica: per la prima volta, i giudici di legittimità hanno valorizzato a pieno titolo la portata del combinato disposto degli articoli 357 cod. pen. e 5 della legge quadro, riconducendo a unità sistematica la nozione di servizio quale espressione di un rapporto organico di diritto pubblico.

La disposizione, letta con rigore esegetico, rivela anche un ordine logico perfettamente graduato: anzitutto il legislatore, con formulazione asciutta e priva di deroghe, riconosce agli operatori di polizia locale una qualità soggettiva stabile e personale, qualificandoli come agenti o ufficiali di polizia giudiziaria secondo le rispettive responsabilità. Il verbo «rivestendo», coniugato al gerundio e privo di subordinate, certifica la natura di status permanente, non soggetto a intermittenze.

In parallelo, la norma disciplina in termini chiari l’esercizio concreto delle funzioni, da intendersi circoscritto «nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni». Ne discende un assetto sistematico ben definito: mentre lo status soggettivo permane, l’esercizio è sottoposto a confini di natura territoriale e funzionale, tracciati ex lege a garanzia della competenza e dell’ordinato svolgimento delle attribuzioni.

Risulta dunque privo di fondamento qualsiasi tentativo di vincolare la titolarità della qualità di polizia giudiziaria a mere variabili organizzative quali la timbratura del cartellino, la presenza in comando o l’esistenza di un ordine di servizio ad hoc. Se il legislatore avesse voluto condizionare il possesso di tale qualità a situazioni di fatto puntuali, avrebbe impiegato formule verbali di carattere limitativo, come «assume la qualità di polizia giudiziaria quando svolge…», oppure «opera come agente di polizia giudiziaria in caso di…», ma tali formulazioni sono, con tutta evidenza, assenti giacché il testo vigente, com’è noto, non le contempla.

L’uso del verbo «rivestendo» e l’ancoraggio sistematico all’articolo 357 cod. pen. consacrano, invece, un principio di continuità soggettiva che si protrae fino alla cessazione formale del servizio, mentre l’esercizio, in quanto manifestazione concreta, si attiva ipso iure quando ricorrono le condizioni di legge, come nel caso di reati perseguibili d’ufficio o di flagranza.

La pronuncia in commento, sancita dalla Cassazione con la sentenza n. 13264 del 4 aprile 2025, restituisce alla funzione di polizia giudiziaria della Polizia Locale la sua collocazione sistematica originaria: non un mero accessorio operativo del turno, bensì una potestà pubblica coerente con la dignità di pubblico ufficiale e radicata direttamente in una previsione normativa di rango primario.

Alla luce di tale interpretazione, la locuzione «quando sono in servizio» va intesa quale indicatore del rapporto organico vigente: la permanenza del vincolo di servizio implica ipso facto la titolarità della qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, con le connesse responsabilità e prerogative di legge.

Una lettura diversa, di tipo riduttivo o frammentato, svilirebbe la ratio legis, generando zone franche incompatibili con i principi di garanzia del codice di procedura penale e privando l’ordinamento di un presidio di legalità proprio laddove più si richiede prontezza di intervento.

L’articolo 5 della legge n. 65/1986, dunque, non prevede né tollera limitazioni temporali: la qualità di polizia giudiziaria è «a monte» una proiezione diretta, personale e soggettiva dello status di pubblico ufficiale; «a valle» l’esercizio della funzione incontra unicamente limiti spaziali e funzionali, mai cronologici.

Questa chiave di lettura, consacrata dalla sentenza n. 13264, assume rilevanza primaria nei contesti urbani contemporanei, dove l’esigenza di sicurezza richiede una capacità di intervento pronta e non soggetta a vincoli orari. La ratio decidendi si innesta in un impianto normativo chiaro, coerente e spesso oscurato da interpretazioni riduttive oggi definitivamente superate.

Infine, è imprescindibile rammentare che la Corte, con la stessa pronuncia, ha riaffermato il corretto significato della locuzione «rispettive attribuzioni»: essa non circoscrive restrittivamente l’operato della Polizia Locale a determinati reati che ledono i soli interessi comunali, ma ribadisce che l’accertamento dei reati di qualsiasi specie rientra nelle attribuzioni proprie rectius funzioni tipiche della Polizia Locale quale prerogativa essenziale ed esclusiva.

Con ciò, trova piena conferma una traiettoria già prefigurata dalle sentenze n. 31930 del 7 giugno 2022 e n. 31231 del 25 settembre 2020, che ora riceve definitiva consacrazione dogmatica.

In un contesto urbano segnato da crescente complessità e dalla sfumata intersezione tra sicurezza pubblica e privata, questa decisione non solo risolve un nodo interpretativo di lunga data, ma traccia un precedente destinato a orientare in modo durevole la prassi giuridica e l’azione amministrativa nel settore della sicurezza urbana.

LUCA MONTANARI ©

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