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IL NUOVO ARTICOLO 42 DEL CODICE DELLA STRADA

La recente modifica dell’articolo 42 del Codice della Strada, introdotta dall’articolo 23, comma 1, lettera b) della Legge 25 novembre 2024, n. 177, segna un importante punto di svolta nell’ambito della regolamentazione del “traffic calming” e, più in generale, del diritto della circolazione.

Con l’inserimento della nuova formulazione, il legislatore ha finalmente riconosciuto la rilevanza giuridica di quelle misure infrastrutturali della strada destinate alla moderazione del traffico, conferendo loro lo status di segnaletica complementare e, con essa, piena legittimità con conseguente obbligo di osservanza da parte degli utenti della strada.

Tale innovazione risulta particolarmente significativa poiché attribuisce una precisa collocazione normativa a quegli interventi di “traffic calming” che, pur ampiamente utilizzati nelle moderne strategie di sicurezza stradale (peraltro diffusissimi in tutto il mondo), non trovavano finora un’esplicita disciplina all’interno del Codice della Strada italiano.

Chicane, dossi artificiali, intersezioni rialzate, restringimenti di carreggiata, dispositivi di canalizzazione, attraversamenti pedonali protetti e altre opere infrastrutturali mirate al rallentamento della velocità e alla gestione dei flussi veicolari assumono ora una funzione giuridicamente definita, non più relegata a meri strumenti di ingegneria del traffico privi di autonoma rilevanza normativa e il più delle volte in forte odore di illegittimità.

La qualificazione come “segnaletica stradale” implica, infatti, la loro piena titolarità ad esistere sulla strada e che il loro rispetto non è più rimesso alla mera discrezionalità degli utenti – magari pure invogliati ad avanzare richieste di risarcimento del danno agli enti proprietari della strada in caso di urto contro gli stessi –, in quanto soggetti da oggi a un preciso obbligo giuridico di prestare attenzione e di conformare le proprie condotte di guida, la cui inosservanza può essere sanzionata ai sensi dell’articolo 146 del Codice della Strada.

L’attribuzione di un valore normativo a tali strumenti infrastrutturali risponde a un’evoluzione della concezione stessa della segnaletica stradale.

In altri termini, non si tratta più soltanto di dispositivi statici o luminosi fino a ieri taluni anche di dubbia legittimità, destinati a fornire indicazioni immediate agli utenti della strada, bensì di un insieme di soluzioni integrate nell’infrastruttura viaria che influenzano in via diretta e con effetto cogente il comportamento degli automobilisti e degli altri utenti.

Questa integrazione tra infrastruttura stradale realizzata in forza di una precisa progettazione e segnaletica, rappresenta un progresso significativo verso un modello di sicurezza stradale basato non solo sulla comunicazione del rischio, ma anche sulla prevenzione attiva del pericolo attraverso l’orientamento forzato dei comportamenti di guida.

L’impatto della modifica normativa si estende anche all’ambito sanzionatorio. In passato, l’inosservanza delle misure di moderazione del traffico poteva infatti generare incertezze applicative, dal momento che la loro natura giuridica non era esplicitamente inquadrata come parte integrante della segnaletica stradale.

Con l’attuale intervento del legislatore, invece, la violazione delle prescrizioni imposte da tali dispositivi infrastrutturali diventa pienamente sanzionabile alla stregua di qualsiasi altra inosservanza della ordinaria segnaletica orizzontale, verticale e luminosa.

Questo implica per esempio che omettere di regolare la velocità del veicolo avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (appunto chicane, restringimenti, ecc.), o perdere il controllo del veicolo e non essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile andrebbe a configurare la violazione dell’articolo 141, commi 1 e 2, Codice della Strada.

E così dicasi per il mancato rispetto delle norme di comportamento sulle intersezioni rialzate o il superamento dei dispositivi di canalizzazione senza seguire la direzione obbligata potranno ora determinare l’applicazione anche delle sanzioni previste dall’articolo 146, comma 1, del codice della strada, rafforzando così l’efficacia dissuasiva di questi strumenti e garantendo una maggiore uniformità interpretativa nella loro applicazione.

Nondimeno, ogni eventuale impatto contro le stesse infrastrutture non rappresenterà più per l’ente una presumibile fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile, quindi non sarà più foriero del diritto al risarcimento del danno.

Dal punto di vista sistematico, la modifica dell’articolo 42 si colloca in un contesto più ampio di riforme orientate al miglioramento della sicurezza stradale e alla gestione sostenibile del traffico urbano.

Il riconoscimento normativo delle misure di moderazione del traffico si inserisce nel solco delle politiche europee di riduzione della sinistrosità stradale e di promozione della mobilità sostenibile.

La possibilità di integrare tali misure all’interno del quadro giuridico nazionale non solo favorisce una maggiore coerenza tra le strategie locali di gestione del traffico e il diritto della circolazione, ma contribuisce anche a garantire un’applicazione più omogenea delle regole di comportamento su tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza l’aspetto centrale da considerare è l’effetto che questa riforma potrà/dovrà avere sui processi di progettazione e implementazione delle prossime infrastrutture stradali.

L’attribuzione di piena regolarità giuridica ai dispositivi “costruttivi e strutturali” di moderazione del traffico potrà/dovrà inevitabilmente comportare una maggiore considerazione da parte degli enti preposti alla realizzazione di tali interventi, traducendosi in un miglioramento della qualità delle infrastrutture viarie, con benefici sia in termini di sicurezza che di fluidità della circolazione.

Questo potrebbe tradursi in un miglioramento della qualità delle infrastrutture viarie, con benefici sia in termini di sicurezza che di fluidità della circolazione.

Inoltre, il riconoscimento normativo di tali elementi costruttivi della strada potrebbe andrà anche a favorire un più ampio utilizzo di strumenti innovativi di moderazione del traffico, incentivando l’adozione di soluzioni tecnologicamente ancor più avanzate e maggiormente efficaci nella gestione della velocità e dei flussi veicolari.

In definitiva, la riforma dell’articolo 42 del Codice della Strada rappresenta un passo decisivo verso una concezione più moderna e funzionale della segnaletica stradale, in grado di recepire le esigenze di sicurezza e sostenibilità della mobilità contemporanea.

L’introduzione delle misure fisiche di moderazione del traffico nel novero dei segnali stradali complementari non solo rafforza il quadro normativo di riferimento, ma contribuisce anche a rendere più efficace il sistema sanzionatorio e a garantire un’applicazione più uniforme delle regole di circolazione.

La sfida futura sarà quindi quella di armonizzare questa innovazione con le politiche locali e con le evoluzioni del diritto europeo, affinché la sicurezza stradale possa beneficiare appieno delle potenzialità offerte da un sistema normativo sempre più integrato e avanzato.

Luca Montanari

Proprietà letteraria riservata ©